Corte di cassazione, sentenza 16 febbraio 2017 n. 4125

16 Febbraio 2017

Legittima la denuncia di fatti rilevanti penalmente o di illeciti amministrativi del datore di lavoro, anche se poi risultino insussistenti o non illeciti, salvo la consapevolezza della loro inconsistenza.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte distingue tra diritto di critica del lavoratore e denuncia da parte dello stesso all’autorità competente di illeciti del datore di lavoro. Nel primo caso, secondo la Cassazione, l’esercizio del diritto deve rispettare le regola della continenza sostanziale (i fatti affermati devono essere veri) e formale (esposti in modo corretto), mentre nel secondo la denuncia può anche risultare non fondata, salvo il carattere calunnioso dell’iniziativa. In base a questi principi, la Corte ha cassato la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato il licenziamento di un dipendente che aveva denunciato alla procura della Repubblica fatti potenzialmente rilevanti sul piano penale, successivamente risultati insussistenti o non attribuibili a responsabilità del datore di lavoro. – Sezione: rapporto di lavoro