Corte di cassazione, sentenza 16 gennaio 2020 n. 808

16 Gennaio 2020

Illegittimo il licenziamento individuale immediatamente successivo a un licenziamento collettivo giustificato con la medesima situazione di crisi.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Dopo la scadenza del termine per il completamento della procedura di mobilità con i licenziamenti previsti, un’impresa aveva licenziato per i medesimi motivi di crisi un lavoratore che non aveva aderito al precedente licenziamento collettivo; adesione prevista come unico criterio per l’individuazione dei licenziandi. La Corte ritiene che ciò non sia consentito, in quanto col secondo licenziamento vengono elusi gli obblighi connessi allo svolgimento della procedura di mobilità, quanto all’individuazione del numero, della collocazione aziendale e profili professionali del personale coinvolto. La Corte ha infine censurato la sentenza d’appello che, pur valutando correttamente che il licenziamento individuale era ingiustificato, aveva omesso di valutare se fosse anche nullo per la presenza del denunciato carattere ristorsivo determinante dello stesso.
Sezione: rapporto di lavoro