Corte di cassazione, sentenza 16 maggio 2018 n. 11989

16 Maggio 2018

Non detraibile l’indennità di mobilità dal risarcimento danno per mancata reintegrazione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, si era trattato di un licenziamento intimato nel passaggio della gestione dell’acqua da una ad altra azienda speciale comunale, annullato perché la legge regionale prevedeva in tal caso il passaggio di tutto il personale. In contrasto con quanto stabilito dalla Corte d’appello, la Cassazione ha escluso che nell’ambito dell’”aliunde perceptum” da detrarre dal danno da risarcire (espresso in retribuzioni perdute) possa rientrare, in applicazione del principio della “compensatio lucri cum damno”, l’indennità di mobilità, in quanto quest’ultima, con l’annullamento del licenziamento, diventa prestazione indebita, da restituire all’INPS.
Sezione: rapporto di lavoro