Corte di Cassazione, sentenza 16 settembre 2022, n. 27334

16 Settembre 2022

Reintegrazione anche nelle piccole imprese se il licenziamento è nullo per mancato superamento del comporto.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un procedimento avente a oggetto il licenziamento di una lavoratrice per superamento del periodo di comporto, intimato da un’azienda con meno di quindici dipendenti nel periodo di vigenza dell’art. 18 St. Lav., come modificato dalla l. 92/12 (legge Fornero), i giudici di merito avevano accertato la violazione dell’art. 2110 co. 2 c.c. (in quanto nel periodo di comporto erano stati conteggiati giorni di assenza dovuti a un infortunio sul lavoro attribuito alla responsabilità del datore); mentre tuttavia il Tribunale aveva ritenuto applicabile la tutela reintegratoria attenuata, prevista dal combinato disposto dei commi quattro e sette dell’art. 18 St. Lav., la Corte d’appello aveva invece riconosciuto alla lavoratrice la più blanda tutela obbligatoria di cui all’art. 8, l. 604/66. La Cassazione, accogliendo il ricorso della lavoratrice, rileva anzitutto che l’art. 8, l. 604/66 non può applicarsi al caso di specie, in quanto tale norma è destinata a disciplinare unicamente le conseguenze del licenziamento intimato in difetto di giusta causa o giustificato motivo. Osserva infatti che il licenziamento disposto in violazione dell’art. 2110 c.c. costituisce, secondo giurisprudenza consolidata, un’ipotesi di licenziamento nullo, alla quale il legislatore, attraverso il rinvio che il comma sette fa alla disciplina del comma quattro dell’art. 18, ha riservato un regime sanzionatorio speciale, quello della tutela reintegratoria attenuata, più blando rispetto a quello previsto per le altre ipotesi di nullità (disciplinate dal primo comma dell’art. 18 St. lav.), ma che per il resto segue la disciplina generale del licenziamento nullo, le cui conseguenze, per espressa indicazione normativa, devono rimanere le medesime a prescindere dalla dimensione del datore di lavoro.