Corte di cassazione, sentenza 17 agosto 2020 n. 17198

17 Agosto 2020

In caso di trasferimento di un’azienda in crisi, intangibile il diritto della dipendente dell’impresa cedente di passare alle dipendenze della cessionaria.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

A seguito della procedura di infrazione avviata dalla Corte di giustizia rispetto alla normativa italiana che, con l’art. 47, commi 5 e 6, della l. n. 428/1990 per il caso di trasferimento di impresa in “crisi aziendale”, non garantiva ai lavoratori i diritti riconosciuti dall’art. 3, nn. 1, 3 e 4 (mantenimento delle stesse condizioni di lavoro e contrattuali tra il datore di lavoro cedente e l’impresa cessionaria divieto di licenziamento) della Direttiva 2001/CE/23, lo Stato Italiano ha emanato legge 166/2009. Tale legge, all’art. 19 quater (che ha introdotto il comma 4 bis al predetto art. 47 della LO.428/90) prevede in caso di “aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale” e “per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria ….in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività” che “l’articolo 2112 del codice civile trova applicazione” ma “nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo” sindacale. In un caso in cui, in conformità dell’accordo aziendale , era stato negato a una dipendente di una società in crisi aziendale il passaggio alla società cessionaria, la Cassazione, con la sentenza in commento chiarisce come tale accordo sindacale può intervenire sulle “condizioni di lavoro” dei lavoratori ma non può privarli del proprio diritto di proseguire il rapporto in favore del cessionario, ritenendo l’interpretazione data alla norma dalla Corte di Appello di Roma (che aveva ritenuto lecito l’accordo sindacale con cui si definivano le liste con i nomi di quanti sarebbero passati alle dipendenze dell’acquirente) in contrasto con il diritto comunitario ed in particolare con l’art. 5 della predetta Direttiva 2001/CE/23.
Sezione: rapporto di lavoro