Corte di cassazione, sentenza 17 dicembre 2020 n. 29009
Il diritto del dipendente che assiste con continuità un familiare disabile a non essere trasferito senza il suo consenso decorre dalla richiesta dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 e prevale sulle normali esigenze tecnico-produttive dal datore di lavoro.
Nel caso esaminato, la sentenza dei giudici di merito, che la Corte cassa, aveva viceversa respinto la domanda del lavoratore di annullamento del trasferimento per mancanza del suo consenso sulla base della duplice considerazione che al momento del trasferimento si era verificata unicamente la domanda di permesso retribuito per assistere il disabile, non ancora accettata dall’INPS e che comunque il nuovo luogo di lavoro era geograficamente più vicino del precedente alla residenza del disabile.
Sezione: rapporto di lavoro