Corte di cassazione, sentenza 17 febbraio 2016 n. 3074
In caso di responsabilità penale di un infortunio, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno differenziale anche relativamente al danno biologico subito dal lavoratore.
Com’è noto, il danno differenziale è la differenza tra danno effettivo e la minore indennità dovuta dall’INAIL; differenza che il datore di lavoro deve al lavoratore infortunato in caso di accertamento (in sede penale o civile) di una sua responsabilità penale. Nel caso esaminato, si trattava delle domande di risarcimento del danno non patrimoniale differenziale (in particolare del danno biologico) proposte dagli eredi di un lavoratore deceduto a causa di un mesotelioma contratto per l’aspirazione di fibre di amianto nell’ambiente di lavoro. La Corte ha altresì modo di ricordare nella sentenza le regole sulla ripartizione tra le parti degli oneri di allegazione e prova nella materia degli infortuni sul lavoro. – Sezione: rapporto di lavoro.