Corte di cassazione, sentenza 17 giugno 2015 n. 12486
Sul rispetto delle regole di correttezza e buona fede e dei principi di solidarietà sociale quando si decide di licenziare.
Singolare fattispecie quella esaminata dalla Corte, in cui [pare di capire che] un pilota assunto con una serie di contratti di lavoro a termine, dopo essere stato giudizialmente reintegrato con grave ritardo, sulla base dell’accertamento che il rapporto doveva ritenersi a tempo indeterminato, si era visto licenziare dalla società perché, a causa della lunga forzata inattività, erano scadute le sue licenze di volo. La Corte ha qui buon gioco nel confermare la decisione di giudici di merito, secondo cui il rispetto delle regole di correttezza e buona fede e dei principi di solidarietà sociale avrebbe dovuto imporre all’imprenditore di consentire al pilota di acquisire nuovamente a sue spese le licenze di volo, anche ricordandogli questa necessità nel lungo lasso di tempo in cui lo aveva lasciato inattivo dopo la sentenza che aveva dichiarato il rapporto a tempo indeterminato. – Sezione: rapporto di lavoro