Corte di cassazione, sentenza 17 giugno 2019 n. 16176

17 Giugno 2019

In caso di dimissioni in periodo di divieto di licenziamento, spetta alla madre l’indennità sostitutiva del preavviso anche se inizi subito dopo un altro lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La datrice di lavoro aveva invocato in giudizio una sentenza della Corte del 2000, secondo la quale l’indennità sostitutiva del preavviso spetterebbe alla madre che si dimette in periodo di maternità sul presupposto che questa non riesca a conciliare il lavoro con la cura del figlio. Secondo questa tesi, la presunzione verrebbe meno se la dipendente iniziasse poi altro lavoro, a meno che ella dimostri trattarsi di lavoro meno gravoso di quello precedente. La sentenza in esame respinge questo approccio interpretativo, del resto rimasto isolato, ribadendo viceversa l’orientamento tradizionale della Cassazione, di incondizionato riconoscimento del diritto all’indennità.
Sezione: rapporto di lavoro