Corte di cassazione, sentenza 17 giugno 2020 n. 11702
17 Giugno 2020
Ancora sulla “insussistenza del fatto” contestato, che in materia di licenziamento disciplinare, comporta la tutela reintegratoria.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione
Invocando il proprio ormai consolidato orientamento, secondo il quale l’”insussistenza del fatto contestato” che dà luogo alla tutela reintegratoria c.d. minore si verifica non solo quando il fatto è materialmente insussistente, ma altresì quando sia lecito, la Corte ha ritenuto lecito il comportamento di un dipendente assente per malattia, della quale era stata accertata l’autenticità, che durante l’assenza aveva svolo altra attività lavorativa non pregiudizievole ai fini del rientro in azienda.
Sezione: rapporto di lavoro