Corte di cassazione, sentenza 17 marzo 2016 n. 5310
Nel settore delle cooperative di distribuzione, il superamento del periodo di comporto per malattia non autorizza il licenziamento del dipendente.
L’art. 129 del relativo C.C.N.L., nell’interpretazione avallata dalla Corte, stabilisce infatti, in tal caso, l’automatica conservazione del rapporto di lavoro, in regime di aspettativa non retribuita, fino all’avvenuta guarigione del dipendente (salva naturalmente l’ipotesi di sopravvenuta inidoneità lavorativa assoluta dello stesso). E’ con questa motivazione che la cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito di annullare il licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia di una dipendente del centro commerciale di una cooperativa. – Sezione: rapporto di lavoro.