Corte di cassazione, sentenza 17 novembre 2016 n. 23435
La revoca del licenziamento, se non accettata dal lavoratore, non ricostituisce il rapporto.
Un lavoratore aveva impugnato il licenziamento, chiedendone l’annullamento e optando per l’indennità sostitutiva della reintegrazione. Il datore di lavoro si era difeso dalla richiesta dell’indennità, affermando di avere revocato il licenziamento ancor prima dell’impugnazione giudiziale dello stesso. Essendo stato accertato che tale revoca non era stata accettata dal lavoratore, che non aveva ripreso servizio, la Corte ribadisce il principio suddetto, affermando altresì che, nel regime di cui all’originario art. 18 S.L., il risarcimento pari a cinque mensilità della retribuzione rappresenta il minimo inderogabile per il lavoratore, in caso d’illegittimità del licenziamento. – Sezione: rapporto di lavoro.