Corte di cassazione, sentenza 18 aprile 2016 n. 7685

18 Aprile 2016

Non vanno detratti dal risarcimento ex art. 18 S.L. per un licenziamento dichiarato illegittimo i compensi percepiti dal dipendente per un secondo lavoro iniziato in epoca antecedente al recesso.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

L’affermazione costituisce la conseguenza dell’applicazione dell’art. 1223 c.c. e della regola della “compensatio lucro cum damno”, alla stregua della quale, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, i compensi percepiti dal lavoratore tra licenziamento e reintegrazione sono detraibili dal risarcimento dovuto ex art. 18 S.L. unicamente se siano incompatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa e siano stati pertanto resi possibili solo dalla interruzione del rapporto a seguito del licenziamento. – Sezione: rapporto di lavoro