Corte di cassazione, sentenza 18 dicembre 2017 n. 30323

18 Dicembre 2017

Nel quadro della legge Fornero, spetta la sola tutela indennitaria in caso di licenziamento dovuto ad una riorganizzazione aziendale conseguente a una interdittiva prefettizia, successivamente annullata dal TAR.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un’impresa svolgente attività in esecuzione di appalti pubblici, un’interdittiva prefettizia aveva riguardato alcuni lavoratori con precedenti penali, per il pericolo di conseguenti infiltrazioni mafiose in azienda. La società aveva quindi riorganizzato la propria struttura, licenziando tali lavoratori. Uno di questi, impugnando il licenziamento, aveva chiesto l’applicazione della tutela reintegratoria, sostenendo che il datore di lavoro, che aveva impugnato al TAR l’interdittiva (poi effettivamente annullata), avrebbe potuto sospenderlo e non licenziarlo in attesa del giudizio del G.A.. I giudici gli hanno viceversa applicato la sola tutela indennitaria, sul presupposto del carattere residuale di tale tutela per il licenziamento per motivi economici, prevista dalla legge “Fornero” unicamente nel caso in cui l’insussistenza “del fatto posto a base del licenziamento” sia “manifesta”, mentre qui l’ordinanza che aveva imposto la ristrutturazione esisteva al momento del licenziamento e l’unica censura rivolta al datore di lavoro era di non aver atteso l’esito del giudizio al TAR, sospendendo temporaneamente il lavoratore.
Sezione: rapporto di lavoro