Corte di cassazione, sentenza 18 gennaio 2019 n. 1378
Inidoneo il criterio generico dell’elevata professionalità a individuare i lavoratori destinatari della CIGS.
La vicenda si colloca prima della riforma di cui al D. Lgs. n. 148 del 2015, quando a norma della legge n. 223 del 1991 la comunicazione di apertura della procedura per la concessione della CIGS doveva contenere anche l’indicazione specifica dei criteri di scelta dei dipendenti da sospendere, costituente poi oggetto dell’esame congiunto col sindacato (oggi i criteri devono unicamente essere oggetto di esame congiunto). La Corte conferma la valutazione dei giudici di merito relativamente al difetto di specificità del criterio della elevata professionalità adottato nel caso di specie dall’impresa, in ragione del fatto che esso non era specificatamente riferito al tipo di attività svolto nell’impresa e inoltre prospettava indicatori meramente programmatici e spesso discrezionali. Nella motivazione, la Corte ritiene altresì la natura retributiva dell’indennità di trasferta del personale itinerante commisurata a tempo. – Sezione: rapporto di lavoro