Corte di cassazione, sentenza 18 gennaio 2021 n. 703
La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale deve coprire tutte le conseguenze dell’evento dannoso.
In giudizio, un lavoratore lamentava di essere stato trasferito a una sede diversa da quella richiesta e utile per assistere la moglie invalida, a cui aveva diritto; chiedeva pertanto il risarcimento del danno non patrimoniale per danno biologico e per il danno conseguente alla ridotta assistenza al coniuge. All’eccezione dell’impresa datrice di lavoro, secondo la quale i due danni sarebbero sovrapponibili, data la natura unitaria e omnicomprensiva del danno non patrimoniale, la Corte risponde che unitarietà del danno non patrimoniale va interpretata nel senso di qualsiasi rilevante lesione di un bene costituzionalmente protetto, di cui tener conto, in sede di liquidazione, in ogni suo aspetto.
Sezione: rapporto di lavoro