Corte di cassazione, sentenza 18 giugno 2015 n. 12636
Ribadito ancora una volta dalla Corte che la richiesta del dipendente di banca licenziato di fruire dell’assegno straordinario di sostegno al reddito e relativa contribuzione previsti dal Fondo di solidarietà istituito per i bancari dal D.M. n. 158/2000 implica accettazione implicita del licenziamento.
Sia il Fondo di solidarietà di cui al D.M. n. 158/2000, che altri dello stesso genere, sono stati istituiti per quei settori non fruenti di ammortizzatori sociali. Il Fondo prevede, oltre a provvidenze in caso di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione della prestazione, la possibile erogazione di un assegno straordinario mensile e la relativa contribuzione “nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo”, su richiesta dell’interessato e previa esplicita rinuncia dello stesso “al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva”. Sorto il problema se la richiesta del lavoratore licenziato di accesso ai benefici del fondo, con l’esplicita rinuncia al preavviso comportasse o non l’implicita accettazione del licenziamento, la Corte, con una giurisprudenza ormai consolidata, a partire dal 2010, ha dato soluzione positiva al problema. – Sezione: rapporto di lavoro