Corte di cassazione, sentenza 18 ottobre 2017 n. 24583
Il recesso della P.A. per il raggiungimento della massima anzianità contributiva del dipendente pubblico contrattualizzato deve essere sempre motivato.
La Corte ricorda che tale obbligo di motivazione vale anche per l’originaria formulazione della disciplina del 2008, interpretata alla luce del rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede e della necessaria conformità al diritto dell’Unione, quanto al divieto di discriminazione in ragione dell’età. Con la modifica di tale disciplina, operata nel 2011, l’obbligo di motivazione viene meno unicamente quando l’Amministrazione interessata abbia preventivamente determinato appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, criteri che non possono essere sindacati nel merito dal giudice. Alle esigenze organizzative della P.A. (non limitate a quelle di riduzione di personale, ma anche, ad es., con la finalità di ringiovanire l’organico) fa infine riferimento anche l’ultima versione della norma del giugno 2014, nel richiedere una motivazione ad esse ancorata.
Sezione: rapporto di lavoro pubblico