Corte di cassazione, sentenza 18 ottobre 2019, n. 26607 –

18 Ottobre 2019

La perdita dell’idoneità di una dipendente a tempo indeterminato ai compiti svolti presso un’impresa utilizzatrice non ne giustifica il licenziamento se l’agenzia di somministrazione da cui dipende non dimostra l’impossibilità di reperire in tempi ragionevoli un’altra occupazione compatibile presso uno dei possibili altri utilizzatori.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, soggetto, ratione temporis, dalla disciplina del D. Lgs. n. 276/2003, la dipendente a tempo indeterminato avviata dall’agenzia di somministrazione aveva perduto la capacità di svolgere le mansioni richieste dall’impresa utilizzatrice, residuandole la capacità di svolgere compiti di guardarobiera. La datrice di lavoro l’aveva licenziata, deducendo che presso l’utilizzatrice non era possibile ricollocarla. La Corte dichiara viceversa illegittimo il licenziamento, difettando la prova dell’impossibilità, per un tempo ragionevole, di utilizzazione della lavoratrice non solo presso la precedente utilizzatrice ma anche presso altre possibili.
Sezione: rapporto di lavoro