Corte di cassazione, sentenza 19 aprile 2017 n. 9869

19 Aprile 2017

Ancora sul giustificato motivo di licenziamento e sull’onere di “repechage”.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In materia si consolida: 1) sia l’affermazione che il licenziamento per motivi oggettivi può consistere nella mera soppressione di un posto di lavoro (anche mediante accorpamento delle relative mansioni), giustificata dal perseguimento di una più economica ed efficiente gestione aziendale, senza che il giudice possa entrare nel merito delle scelte di gestione del datore di lavoro, purché queste siano effettive e non pretestuose; 2) sia la regola che nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo spetta esclusivamente al datore di lavoro dedurre e provare l’impossibilità di “repechage” del lavoratore. Nel caso esaminato, il lavoratore era stato licenziato a seguito dell’accorpamento delle sue funzioni in altra posizione lavorativa e per non aver accettato l’offerta datoriale di una determinata mansione deteriore. La cassazione ha affermato che ciò non è sufficiente per l’assolvimento dell’onere di “repechage” da parte del datore di lavoro, che avrebbe dovuto dedurre e provare l’assoluta impossibilità di adibire il dipendente ad altre mansioni, invece di limitarsi ad affermare che il lavoratore non aveva prospettato mansioni in grado di ricoprire, diverse da quelle offertegli. – Sezione: rapporto di lavoro privato