Corte di cassazione, sentenza 19 aprile 2018 n. 9736
Non può ritenersi a causa di matrimonio il licenziamento disciplinare disposto dopo la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, se il procedimento disciplinare era iniziato prima.
Anche nel pubblico impiego contrattualizzato è inopponibile il proprio inadempimento all’inadempimento del datore di lavoro, salvo che questo sia totale.
Quanto alla prima massima, la Corte interpreta il termine “disposto”, utilizzato dalla legge che vieta il licenziamento dalla richiesta delle pubblicazioni di matrimonio a un anno dalla celebrazione nel senso che esso allude a una decisione maturata e adottata all’interno di tale periodo.
Nel caso esaminato una dipendente con funzioni di Comandante del corpo di polizia municipale di un Comune era stata licenziata per non aver ottemperato agli ordini del Responsabile del servizio di polizia. In giudizio, la dipendente aveva sostenuto che tali ordini eccedevano le competenze del superiore, che non si era limitato, come dovuto, a direttive generali, ma aveva emanato ordini di servizio circa l’organizzazione concreta del servizio di competenza del Comandante. La Corte, sulla scia di quanto da tempo affermato con riguardo al rapporto di lavoro privato, afferma che il dipendente che ritenga che gli ordini di un superiore invadano le proprie competenze, comportando quindi una dequalificazione, può reagire unicamente chiedendo l’intervento dell’autorità giudiziaria, ma non è legittimato a rifiutare di eseguire l’ordine e contrapporre il proprio inadempimento a quello del datore, salvo il caso in cui quest’ultimo sia totale.
Sezione: rapporto di lavoro