Corte di cassazione, sentenza 19 dicembre 2019 n. 34132

19 Dicembre 2019

Licenziamento per motivi oggettivi di un dipendente divenuto disabile: limiti.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Pur cassando la sentenza della Corte d’appello che aveva accolto la domanda di reintegrazione del dipendente disabile, rinviando la causa ad altro giudice per una nuova valutazione, la Cassazione afferma, alla stregua della disciplina comunitaria applicabile, che il datore di lavoro non può legittimamente procedere al licenziamento per motivi oggettivi di un disabile prima di avere ricercato un accomodamento ragionevole tra il diritto di questi di non essere discriminato e quello dell’imprenditore di organizzare l’azienda, attraverso l’adozione di modifiche e adattamenti necessari e appropriati (ad es. sistemando locali, adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro o la ripartizione dei compiti, riducendo l’orario di lavoro etc.), che non le impongano però al datore di lavoro un onere sproporzionato e eccessivo.
Sezione: rapporto di lavoro