Corte di cassazione, sentenza 19 febbraio 2016 n. 3306
Il datore di lavoro risponde dell’infarto subito da un dipendente in conseguenza della prolungata soggezione a una minaccia armata in azienda, se non abbia adottato adeguate misure protettive.
Nel caso esaminato, si trattava del direttore di una piccola filiale di una società, nella quale aveva luogo una sia pur contenuta movimentazione di denaro, che aveva già costituito l’occasione per una serie di rapine. Il che, secondo la Corte, avrebbe dovuto imporre al datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., l’adozione di misure protettive contro il rischio di rapine, in assenza delle quali egli risponde anche dell’infarto subito dal direttore per essere stato in maniera prolungata sotto la minaccia di un’arma nel corso di un’ulteriore rapina nella filiale. – Sezione: rapporto di lavoro