Corte di cassazione, sentenza 19 gennaio 2017 n. 1316

17 Gennaio 2017

Trasferimento di ramo d’azienda solo se questo è pienamente e autonomo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nella vicenda giudiziaria esaminata dalla Corte, alcuni dipendenti avevano sostenuto che il trasferimento di una filiale dell’impresa – che gestiva call center – mascherasse una forma incontrollata di espulsione di funzioni aziendali tra di loro non coordinate, con conseguenti evidenti pericoli per il posto di lavoro degli addetti a tali funzioni. La Corte dà loro ragione, rilevando che non essendo stati trasferiti, coi dipendenti del call center, alcuni sistemi informatici necessari per lo svolgimento integrale della precedente attività ed essendo risultato che gli addetti al call center trasferito non avevano alcuna autonomia operativa, difettava il requisito della autonoma obiettiva funzionalità dell’unità produttiva cui inerivano i rapporti di lavoro trasferiti, che caratterizza il trasferimento di ramo di azienda.
Sezione: rapporto di lavoro