Corte di cassazione, sentenza 19 gennaio 2023 n. 1581

19 Gennaio 2023

L’indennità sostitutiva del preavviso non concorre alla formazione della base di calcolo del t.f.r.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un caso in cui un dirigente, licenziato con esonero del preavviso e corresponsione della relativa indennità sostitutiva, aveva chiesto, tra le altre numerose domande, l’inclusione dell’indennità nella base di calcolo del t.f.r., la Corte di cassazione ribadisce la propri ormai consolidata giurisprudenza, secondo la quale il preavviso non ha efficacia “reale”, ma meramente “obbligatoria”, sicché in caso di recesso immediato, il rapporto di lavoro si estingue, per cui non residua la possibilità di una sua sospensione, ad es. per malattia, nel periodo di “teorico” preavviso non dato e alla parte che ha ricevuto la comunicazione di  recesso spetta unicamente l’indennità sostitutiva, ininfluente ai fini sia delle mensilità aggiuntive, ferie e permessi che del t.f.r.