Corte di cassazione, sentenza 19 maggio 2016 n.10352

19 Maggio 2016

Ancora sulla nozione di trasferimento di ramo di azienda.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Negando la qualifica di trasferimento di azienda (e quindi richiedendo per l’efficacia del trasferimento dei rapporti di lavoro il consenso dei dipendenti trasferiti) alla cessione da parte di un gestore di telefonia mobile dei servizi di back office e di gestione del credito, senza trasferire contestualmente i sistemi e i programmi informatici necessari per lo svolgimento di tali servizi, la Corte ribadisce che, anche dopo la modifica del 2003 dell’art. 2112 cod. civ., la nozione di trasferimento di ramo di azienda presuppone l’autonomia funzionale effettiva della parte ceduta al momento del trasferimento, ovvero la capacità di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali e organizzativi.
Sezione: rapporto di lavoro.