Corte di cassazione, sentenza 19 marzo 2020 n.7470
Dovuta la corresponsione anticipata dell’intera indennità di mobilità in deroga, anche se il finanziamento è disposto anno per anno.
Al dipendente di una società posto nel mese di agosto per 24 mesi in mobilità in deroga (impresa commerciale con più di 50 dipendenti), l’INPS sosteneva che fosse dovuta la richiesta corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità limitatamente all’importo maturabile fino alla fine dell’anno, in ragione del fatto che il finanziamento di tale tipo di indennità avviene anno per anno e che la richiesta del lavoratore comporta la cessazione del rapporto. La diversa soluzione adottata dalla Corte viene motivata con la considerazione che l’accesso all’erogazione in unica soluzione e anticipatamente di tutti i ratei residui di indennità di mobilità ne muta la natura, non più funzionale al sostegno economico in un periodo di disoccupazione, ma contributo finanziario finalizzato all’avvio di un’attività autonoma o in cooperativa.
Sezione: rapporto di lavoro