Corte di cassazione, sentenza 19 ottobre 2016 n. 21209
Spetta la retribuzione per la giornata di festività anche in caso di rifiuto di lavorare del dipendente.
E anzi, come noto, in caso di prestazione in tale giornata, al dipendente spetta per legge un’ulteriore retribuzione per le ore lavorate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Nel caso esaminato dalla Corte, un’impresa aveva negato il diritto alla retribuzione della giornata festiva ai lavoratori che, nonostante il contratto collettivo prevedesse il possibile obbligo di prestazione anche in giornate festive, si erano rifiutati di adempiere alla relativa richiesta del datore nella giornata dell’8 dicembre. Ma la Corte ribadisce il carattere assoluto del diritto del lavoratore di astenersi nelle giornate di festività indicate dalla legge. – Sezione: rapporto di lavoro