Corte di cassazione, sentenza 19 ottobre 2018 n. 26498

19 Ottobre 2018

Infortuni e malattie professionali son computabili nel periodo di comporto, salvo diversa disciplina del contratto collettivo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un caso in cui una dipendente del settore servizi, licenziata per superamento del periodo di comporto, lamentava che il datore di lavoro avesse incluso in detto periodo anche le proprie assenze dal lavoro per malattia professionale (che non dovrebbero mai comportare il licenziamento), la Corte ribadisce che anche le assenze per infortuni o malattie professionali sono viceversa riconducibili alla disciplina di cui all’art. 2110 cod. civ. (per cui comportano il licenziamento dopo un periodo c.d. di comporto), salvo che il contratto collettivo stabilisca una disciplina più favorevole o salvo il caso in cui infortunio o malattia siano da attribuire a responsabilità del datore di lavoro.
Sezione: rapporto di lavoro