Corte di cassazione, sentenza 19 settembre 2016 n. 18302
La Corte ribadisce che anche i c.d. controlli a distanza difensivi sono soggetti ai divieti e alle limitazioni stabiliti dallo Statuto dei lavoratori (artt. 4 e 8).
Nel caso in esame si trattava di iniziative unilaterali di controllo sulla navigazione (anche tentata) in internet dei dipendenti e sull’utilizzo, da parte di questi, dei servizi di telefonia e di posta elettronica, che il datore di lavoro sosteneva viceversa essere estranei alla disciplina di cui agli art. 4 e 8 dello S.L., in quanto non diretti alla vigilanza sull’attività lavorativa o dettati da esigenze organizzative, ma dovuti all’esigenza di tutela dei beni aziendali rispetto a possibili danni e di accertare e prevenire comportamenti illeciti dei dipendenti. – Sezione: rapporto di lavoro