Corte di cassazione, sentenza 2 aprile 2019 n. 9112

2 Aprile 2019

Le componenti del danno differenziale non patrimoniale da risarcire in caso di infortunio imputabile al datore di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La sentenza, nell’individuazione del danno differenziale non patrimoniale applica il sistema di comparazione “per poste” tra indennità liquidate dall’INAIL e il danno, determinato secondo criteri civilistici, subìto dall’infortunato, secondo la disciplina vigente prima della riforma di cui alla legge finanziaria per il 2019, ritenuta non retroattiva (cfr. anche Cass. n. 8580/19 in questa N.L. n. 8/19). Secondo la sentenza, il danno differenziale da liquidare si determina comparando, per poste distinte, tutte le componenti del danno civilistico con le indennità corrisposte dall’INAIL all’infortunato e quindi. Risultano pertanto ulteriormente risarcibili, quanto al danno non patrimoniale, 1) quello morale intimo, non compreso nell’indennizzo INAIL, 2) il danno biologico temporaneo, anch’esso escluso dal sistema indennitario, 3) la differenza quanto pagato dall’INAIL a titolo di indennità per danno biologico e il danno biologico liquidato secondo criteri civilistici, utilizzando le tabelle del Tribunale di Milano o altre se conducenti a risultati corrispondenti (comprendente anche le componenti di alterazione degli aspetti dinamico-relazionale standard rispetto al tipo di lesione all’integrità psicofisica subita) più la componente di personalizzazione del danno biologico relativa agli aspetti dinamico-relazionali conseguenti alla lesione verificatisi nel caso concreto.
Sezione: rapporto di lavoro