Corte di cassazione, sentenza 2 dicembre 2016 n. 24681

2 Dicembre 2016

La Corte ribadisce la propria giurisprudenza consolidata sull’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel giudizio in cui un dipendente, licenziato per avere ripetutamente omesso di giustificare l’assenza a visite di controllo domiciliare della malattia, aveva sostenuto che la tutela della salute dovesse prevalere sull’obbligo di giustificare l’inosservanza delle fasce orarie di reperibilità, la Corte ricorda la propria consolidata giurisprudenza al riguardo, secondo la quale l’effettività della malattia è irrilevante rispetto alla necessità di controllo della stessa, in funzione della quale è stabilito l’obbligo di reperibilità. Con l’occasione, la Corte richiama altresì la propria elaborazione giurisprudenziale in ordine all’individuazione delle circostanze che possono giustificare il fatto di non aver adempiuto all’obbligo di reperibilità.
Sezione: rapporto di lavoro