Corte di cassazione, sentenza 2 luglio 2018 n. 17248
In caso di conversione di una serie di contratti a termine, l’indennità omnicomprensiva non copre le differenze retributive connesse all’anzianità dei periodi lavorati ma solo quelle dei periodi non lavorati.
La sentenza ricorda che, anche dopo la norma della L. n. 92/2012, interpretativa dell’art. 32, comma 5° della L. n. 183/2010, deve ritenersi acquisito che l’indennità omnicomprensiva ivi prevista in caso di conversione di uno o più contratti di lavoro a termine in un unico contratto a tempo indeterminato, copre sia il periodo non lavorato intercorrente dal termine dell’ultimo contratto alla sentenza di conversione che gli eventuali periodi precedenti non lavorati tra un contratto e l’altro, mentre con riferimento ai precedenti periodi lavorati (all’interno di ogni rapporto a termine), pur nel silenzio della legge, deve ritenersi che maturi l’anzianità utile per i vari istituti retributivi e simili.
Sezione: rapporto di lavoro