Corte di cassazione, sentenza 2 luglio 2018 n. 17248

2 Luglio 2018

In caso di conversione di una serie di contratti a termine, l’indennità omnicomprensiva non copre le differenze retributive connesse all’anzianità dei periodi lavorati ma solo quelle dei periodi non lavorati.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La sentenza ricorda che, anche dopo la norma della L. n. 92/2012, interpretativa dell’art. 32, comma 5° della L. n. 183/2010, deve ritenersi acquisito che l’indennità omnicomprensiva ivi prevista in caso di conversione di uno o più contratti di lavoro a termine in un unico contratto a tempo indeterminato, copre sia il periodo non lavorato intercorrente dal termine dell’ultimo contratto alla sentenza di conversione che gli eventuali periodi precedenti non lavorati tra un contratto e l’altro, mentre con riferimento ai precedenti periodi lavorati (all’interno di ogni rapporto a termine), pur nel silenzio della legge, deve ritenersi che maturi l’anzianità utile per i vari istituti retributivi e simili.
Sezione: rapporto di lavoro