Corte di cassazione, sentenza 2 maggio 2018 n. 10435

2 Maggio 2018

Violazione dell’obbligo di repechage tra tutela reintegratoria e tutela indennitaria.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Con l’importante pronuncia, la Cassazione affronta per la prima volta, in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il tema del regime sanzionatorio, vigente la legge Fornero, nel caso in cui il datore di lavoro dimostri la sussistenza della ragione produttiva, organizzativa etc. a sostegno del licenziamento, ma non il proprio adempimento dell’obbligo di repechage. Premesso che il dato della “manifesta infondatezza del fatto posto a base del licenziamento” che, secondo la legge, autorizza la tutela reintegratoria è riferibile ad ambedue i presupposti di legittimità della fattispecie, ne consegue, secondo la Corte. che anche la manifesta infondatezza di uno solo dei due componenti comporti la tutela forte. Quanto alla interpretazione della manifesta infondatezza la Corte adotta peraltro una nozione restrittiva, in termini di evidenziazione di una chiara pretestuosità del recesso, e inoltre e soprattutto, in contrasto con Cass. n. 17528/17, ritiene che in tal caso la scelta tra le due tutele sia affidata alla discrezionalità del giudice che “può” disporre la reintegrazione quando ritenga che questa non sia incompatibile con la struttura organizzativa medio tempore assunta dall’impresa.
Sezione: rapporto di lavoro