Corte di Cassazione, sentenza 2 maggio 2024, n. 11731
Sul carattere discriminatorio dell’applicazione indifferenziata del comporto per malattia ai disabili.
Si consolida l’orientamento giurisprudenziale sul carattere di discriminazione indiretta dell’applicazione indifferenziata al personale affetto da handicap di discipline e prassi in materia di comporto per malattia che non tengono conto della differente origine della stessa. Citando ripetutamente la propria precedente sentenza n. 9095/2023 (cfr. in questa Newsletter n. 8/2023), la Cassazione ribadisce il principio in un caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto (previsto in modo unitario per tutto il personale) di un dipendente affetto da un grave handicap oncologico, richiamando altresì regole consolidate sull’alleggerimento dell’onere della prova del dipendente svantaggiato e sugli oneri gravanti sul datore di lavoro. La Corte rileva altresì come l’elemento soggettivo della discriminazione indiretta sia normalmente rappresentato dalla conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione di handicap, che gli imporrebbe di isolare, in sede di calcolo del comporto, le assenze che traggono origine dalla situazione di handicap, escludendole dal computo.