Corte di cassazione, sentenza 2 marzo 2017 n. 5313

2 Marzo 2017

Per i delitti di dipendenti pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione, il termine per iniziare o proseguire il procedimento disciplinare decorre dalla comunicazione integrale della sentenza irrevocabile di condanna.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In giudizio, il dipendente di un Comune, licenziato a conclusione di un procedimento disciplinare attivato a seguito della sua condanna definitiva (ex art. 444 c.p.p.) per delitti di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio contro la P.A., sosteneva che il termine di 90 giorni stabilito in questo caso dalla legge per l’avvio o la prosecuzione del procedimento disciplinare dovesse decorrere dalla conoscenza di fatto della sentenza irrevocabile di condanna, ove antecedente alla formale comunicazione all’Amministrazione datrice di lavoro del contenuto integrale della stessa. La Cassazione dà torto al dipendente licenziato, richiamando precedenti giurisprudenziale propri e della Corte costituzionale sulla necessità per l’Amministrazione di avere un’esatta conoscenza dei fatti accertati in sede penale.
Sezione: rapporto di lavoro pubblico