Corte di Cassazione, sentenza 2 novembre 2023, n. 30418

2 Novembre 2023

Sul licenziamento per falsa attestazione della presenza in servizio.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La collaboratrice amministrativa di un istituto scolastico pubblico era stata licenziata per essersi allontanata in cinque diverse occasioni dal luogo di lavoro, durante la pausa pranzo, senza strisciare il badge né in uscita né al rientro. Il provvedimento espulsivo irrogato dal MIUR era stato dichiarato legittimo da Tribunale e Corte d’appello, secondo i quali il comportamento della lavoratrice integra la fattispecie prevista dall’art. 55-quater, d.lgs. 165/01. La Cassazione, nel rigettare il ricorso della lavoratrice, osserva che: (i) con l’introduzione, nel 2009, dell’art. 55-quater, il legislatore ha inteso tipizzare alcune ipotesi di infrazione particolarmente gravi e, come tali, ritenute idonee a fondare un licenziamento, tra cui la condotta di falsa attestazione di presenza in servizio; (ii) nel concetto di falsa attestazione, anche alla luce dell’interpretazione fornita dal co. 1-bis dell’art. 55-quater, rientra non solo l’alterazione/manomissione del sistema di rilevazione delle presenze, ma anche il non registrare le uscite interruttive del servizio; (iii) con riguardo al caso di specie, i giudici di merito hanno correttamente rilevato che le condotte tenute dalla lavoratrice non possono essere giustificate o comunque valutate con minor rigore solo perché poste in essere in coincidenza dell’orario della pausa pranzo, dal momento che tutto il personale scolastico aveva ben chiara l’esistenza dell’obbligo di procedere alla timbratura anche in caso di assenza per recarsi fuori a pranzo.