Corte di cassazione, sentenza 20 aprile 2018 n. 9901

20 Aprile 2018

Il risarcimento del danno biologico derivante da demansionamento prescinde dall’intenzionalità della condotta lesiva.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Secondo la Corte, il demansionamento costituisce, infatti, inadempimento a un obbligo contrattuale del datore di lavoro sia a norma dell’art. 2103 che dell’art. 2087 cod. civ., per cui la relativa responsabilità prescinde da uno specifico intento di declassare o svilire il lavoratore e può essere esclusa solo in caso di esercizio di un diritto del datore di lavoro o quando l’inadempimento derivi da causa non imputabile a quest’ultimo, che è onerato della relativa prova.
Sezione: rapporto di lavoro