Corte di cassazione, sentenza 20 dicembre 2018 n. 33027
Solo tutela indennitaria per il licenziamento disciplinare sproporzionato.
Nel caso di un licenziamento disciplinare ritenuto sproporzionato rispetto alla complessiva valutazione della condotta, la Corte ribadisce l’orientamento secondo cui, nella vigenza della legge Fornero, occorre anzitutto valutare se la condotta causa di licenziamento sia astrattamente riconducibile alla nozione di giusta causa o giustificato motivo soggettivo e non a ipotesi lecite o che per il contratto collettivo meritano una sanzione conservativa (nel qual caso si applica la tutela reintegratoria). In caso di esito positivo, occorre ulteriormente accertare se la condotta contestata sia in concreto qualificabile come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, in base ad una valutazione complessiva della stessa, sia soggettiva che oggettiva che circostanziale. Ove tale valutazione conduca a un giudizio di sproporzione della sanzione di licenziamento, è tuttavia applicabile unicamente la tutela indennitaria.
Sezione: rapporto di lavoro