Corte di Cassazione, sentenza 20 dicembre 2022, n. 37322

20 Dicembre 2022

Riaperto il procedimento disciplinare del pubblico dipendente al passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna comportante il licenziamento dello stesso, se la sanzione precedentemente irrogata per il medesimo fatto era diversa.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

A seguito della condanna penale in primo grado per il reato di concorso in tentativo continuato di concussione, a un dipendente dell’Agenzia delle Entrate era stata originariamente inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio. Una volta divenuta definitiva la sentenza di condanna, l’Agenzia delle Entrate aveva riaperto il procedimento disciplinare e comminato il licenziamento senza preavviso del dipendente, come previsto dal CCNL per il fatto di cui alla condanna. La Corte d’appello aveva ritenuto illegittima, per violazione del principio del ne bis in idem, la riapertura del procedimento disciplinare, in assenza nel giudicato penale di elementi nuovi e diversi rispetto a quelli già esaminati in sede disciplinare. La decisione del giudice di merito viene cassata dai giudici di legittimità, i quali osservano che (i) la tesi della sentenza d’appello contrasta con la lettera dell’art. 55 ter, comma 3, seconda parte, d.lgs. 165/01, il quale, nel disporre che il procedimento disciplinare è riaperto “se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in via disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa”, non subordina la riapertura del procedimento disciplinare all’emersione nel giudicato penale di fatti nuovi e diversi; (ii) la riapertura del procedimento disciplinare, dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, non comporta un nuovo esercizio del potere disciplinare da parte della P.A., ma segna l’avvio della seconda fase di un procedimento disciplinare unitario, che può concludersi con la conferma della sanzione originariamente inflitta al dipendente ovvero (come nel caso di specie) con l’irrogazione di una nuova sanzione; (iii) neanche la circostanza che un medesimo fatto possa essere oggetto di valutazione, e di sanzione, sia in sede disciplinare sia in sede penale si pone in contrasto con il principio del ne bis in idem, dal momento che la sanzione disciplinare non è assimilabile a una sanzione penale.