Corte di cassazione, sentenza 20 febbraio 2019 n. 4945
La revoca di un rapporto accessorio a quello di agenzia (supervisione degli agenti di una certa zona) non costituisce giusta causa di recesso dell’agente dal rapporto principale.
La decisione si uniforma alla regola per cui il rapporto accessorio segue le sorti di quello principale cui accede, senza peraltro mutuarne la disciplina, che resta quella originaria. Viceversa il rapporto principale non subisce alcun condizionamento dalle sorti del rapporto accessorio, né sotto il profilo del preteso inadempimento del revocante agli obblighi nascenti dal contratto di principale (qui di agenzia) né dall’angolo visuale della pretesa carenza di interesse del revocante il rapporto accessorio alla prosecuzione di quello principale.
Sezione: rapporto di agenzia