Corte di cassazione, sentenza 20 febbraio 2019 n. 4946

20 Febbraio 2019

Ancora sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Ribadendo che ai fini della legittimità del licenziamento oggettivo il datore deve provare che il motivo inerente all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro addotto a sostegno dello stesso ha determinato un diverso assetto organizzativo attraverso la soppressione di una determinata posizione di lavoro, la Corte cassa con rinvio la sentenza dei giudici di merito che avevano respinto l’impugnazione del licenziamento, senza adempiere sostanzialmente al relativo onere probatorio nonché a quello relativo al possibile repechage del dipendente licenziato, anch’esso gravante sul datore di lavoro e non sul lavoratore.
Sezione: rapporto di lavoro.