Corte di Cassazione, sentenza 21 aprile 2023, n. 10802

21 Aprile 2023

Il termine stabilito dal CCNL per la comunicazione del licenziamento disciplinare ha natura decadenziale.
Solo tutela indennitaria se il licenziamento è comunicato con pochi giorni di ritardo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il caso riguarda una lavoratrice alla quale la società datrice di lavoro aveva inviato due volte la medesima lettera di licenziamento per giusta causa: una prima volta tempestivamente, ma mai giunta a destinazione in quanto inviata a un indirizzo errato; una seconda volta, dieci giorni dopo la scadenza del termine stabilita dal CCNL, andata a buon fine. Nel conseguente giudizio, Tribunale e Corte d’appello avevano accolto la domanda di reintegrazione della lavoratrice, in ragione della colpevole mancata comunicazione del licenziamento nei termini. Investita del ricorso del datore di lavoro, la Cassazione osserva che: (i) per costante giurisprudenza, il compimento da parte del soggetto onerato dell’attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione ha l’effetto di impedirne la decadenza a condizione che il procedimento vada a buon fine o, in alternativa, che l’esito negativo del procedimento non sia imputabile al soggetto onerato; (ii) nel caso di specie, tale condizione non risulta soddisfatta, essendo stato accertato in giudizio che la prima lettera non è giunta a destinazione per un errore colpevole del datore di lavoro, che aveva indicato un indirizzo sbagliato.
Con riguardo alle conseguenze sanzionatorie, la Corte richiama l’orientamento giurisprudenziale recente, secondo il quale il mancato rispetto dei termini procedimentali comporta l’applicazione della mera tutela indennitaria, mentre una tutela maggiore può conseguire solo in caso di ritardi notevoli e ingiustificati, che ledono interessi sostanziali e l’affidamento legittimo del lavoratore Ciò premesso, la Corte, attribuendo rilevanza alla seconda comunicazione del licenziamento, intervenuta dopo la decadenza del potere di licenziare, applica al caso in esame la mera tutela indennitaria, in ragione dei pochi giorni di ritardo della seconda comunicazione, senza confrontare peraltro tale soluzione col tenore testuale della norma contrattuale che prevede la definitiva archiviazione del procedimento disciplinare in caso di inosservanza del termine.