Corte di cassazione, sentenza 21 dicembre 2016 n. 26464
Ancora sulla “giustificatezza” del licenziamento di un dirigente.
La Corte ribadisce che la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente (che esclude la corresponsione dell’indennità supplementare prevista dal relativo C.C.N.L.) è diversa da quella di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo di licenziamento, in quanto è integrata da qualunque motivo apprezzabile sul piano del diritto, nel suo complesso valutabile come non pretestuoso, e ne ha tratto la conseguenza che a tale nozione è estraneo il giudizio di proporzionalità. La Corte ha pertanto confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto giustificato il licenziamento di un dirigente, il quale si era unilateralmente attribuito il godimento di un periodo di ferie, che secondo il contratto collettivo doveva viceversa essere concordato col datore di lavoro.
Sezione: rapporto di lavoro