Corte di cassazione, sentenza 21 dicembre 2016 n. 26467
Ai fini del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la comparazione tra dipendenti fungibili è necessaria solo con riguardo alla medesima sede di lavoro.
Diversamente, ricorda la Corte, ai fini del licenziamento collettivo, la riduzione di personale riguarda normalmente l’intero complesso aziendale, salvo il caso in cui la relativa esigenza investa un singolo ramo aziendale caratterizzato da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto a quelle di altri reparti. La sentenza ribadisce altresì che, sempre in caso di licenziamento per motivo oggettivo (nella specie, soppressione del posto), ove non esistano in azienda mansioni equivalenti, il datore di lavoro ha l’onere preventivo di prospettare al lavoratore la possibilità di impiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, fornendo la relativa prova in giudizio.
Sezione: rapporto di lavoro