Corte di cassazione, sentenza 21 febbraio 2019 n. 5188 – Cartacee e non telematiche le modalità di introduzione della fase di cognizione piena nel rito “Fornero”.
Solo tutela indennitaria se il licenziamento disciplinare non è proporzionato alla mancanza.
La controparte nella seconda fase a cognizione piena di un procedimento col rito Fornero sosteneva che l’introduzione di tale fase dovesse avvenire con le modalità telematiche in applicazione della legge n. 221 del 2012, che impone tali modalità per il deposito degli atti processuali e dei documento in Tribunale ad opera delle parti costituite. La Corte rilevando che nel passaggio della prima fase sommaria alla seconda a cognizione piena di tale rito è comunque necessaria la costituzione in giudizio, conclude che le modalità del passaggio restano cartacee.
La Corte ribadisce l’orientamento secondo cui, alla stregua dell’art. 18 S.L., come modificato dalla legge Fornero, se il comportamento contestato al lavoratore è comunque illecito, ma il licenziamento che ne è conseguito rappresenta una reazione sproporzionata, la tutela per il lavoratore è unicamente quella indennitaria (salvo il caso in cui tale comportamento sia punito con una sanzione conservativa nel contratto collettivo o nel codice disciplinare).
Sezione: processuale