Corte di cassazione, sentenza 21 febbraio 2020 n. 4619 – Utilizzabili nel processo civile le dichiarazioni rese da una parte in un giudizio penale come testimone.

21 Febbraio 2020

Il dipendente non risponde civilmente di una condotta disposta dal datore di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

A sostegno della la regola espressa con la prima massima, la Corte rileva che la situazione d’incapacità a testimoniare di cui all’art. 246 cod. proc. civ. riguarda unicamente colui che nel giudizio in cui è chiamato a testimoniare ha un interesse che ne giustificherebbe o ne giustifica la partecipazione, mentre sono acquisibili le dichiarazioni da questi rese come teste in un diverso giudizio in cui era estraneo siffatto interesse.
Nel caso esaminato, nel giudizio promosso da un lavoratore infortunato per ottenere il risarcimento dei danni subiti per non avere il datore di lavoro adottato misure di sicurezza adeguate, quest’ultimo aveva dedotto il concorso di colpa del dipendente, a causa di una condotta imprudente da questi tenuta. La Corte ribadisce in proposito con la seconda massima, il proprio costante orientamento, secondo cui la colpa del lavoratore esclude la responsabilità del datore di lavoro solo in caso di comportamento del tutto anomalo e imprevedibile, mentre la condotta imprudente resta irrilevante se attuativa di un ordine e svolta sotto il controllo del datore di lavoro.
Sezione: rapporto di lavoro