Corte di cassazione, sentenza 21 gennaio 2015 n. 1025
21 Gennaio 2015
Negato alla contrattazione collettiva la possibilità di qualificare come implicite dimissioni l’assenza ingiustificata del lavoratore per una determinata durata.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione
La Corte ha ricordato, in proposito, che il rapporto di lavoro si risolve per volontà di una parte solo col licenziamento o con le dimissioni. Qualificare preventivamente, in sede di contrattazione collettiva, un determinato comportamento del lavoratore come dimissioni, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva volontà dell’interessato, comporterebbe, secondo la Corte, la creazione di un terzo tipo di recesso, non consentito dalla legge.
Sezione: rapporto di lavoro