Corte di cassazione, sentenza 21 giugno 2017 n. 15380

21 Giugno 2017

Computabili nella base di calcolo dell’indennità per mancato preavviso i bonus annuali, erogati stabilmente.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Trattasi dei bonus annuali concordati con un dirigente al raggiungimento di determinati obiettivi, che la società ogni volta erogava precisando che non erano computabili nella base di calcolo di alcun altro istituto retributivo. Nel dichiarare nulle queste ultime dichiarazioni unilaterali, perché in contrasto con la disciplina legale dell’indennità di mancato preavviso (art. 2121 cod. civ.), la Corte ipotizza peraltro la possibile validità di accordi derogatori, senza effettuare alcuna analisi critica della giurisprudenza precedente, che ha sempre ritenuto inderogabile dall’autonomia privata, anche collettiva, la disciplina dell’art. 2121 cod. civ.
Sezione: rapporto di lavoro privato