Corte di cassazione, sentenza 21 marzo 2017 n. 7177
Inefficace il licenziamento disciplinare di un dipendente pubblico se non esiste all’interno dell’Ente un ufficio per i procedimenti disciplinari.
Secondo le modifiche apportate nel 2009 alla disciplina sul pubblico impiego contrattualizzato, ogni amministrazione pubblica istituisce al proprio interno (con la struttura che ritiene più opportuna, anche monocratica) un ufficio per i procedimenti disciplinari, competente per le sanzioni più gravi, compreso il licenziamento. Nel caso in esame, la Corte, proseguendo un orientamento giurisprudenziale consolidato, dichiara pertanto inefficace il licenziamento disciplinare di un architetto dipendente dell’Ordine degli architetti (organismo pubblico), intimato, in assenza di un Ufficio per i procedimenti disciplinari regolarmente costituito, dal Presidente e dal Segretario dell’Ordine.
Sezione: rapporto di impiego pubblico